Per molti contribuenti arrivare a fine mese è difficile, e la rata del mutuo a volte può saltare, questo può far scattare il pignoramento, ma non al mancato pagamento della prima rata.
Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo? Molto dipende se si tratta di un caso isolato, di un ritardo minimo o se il mancato pagamento delle rate è prolungato nel tempo.
La banca ha varie procedure per recuperare il debito e molto dipende dalla situazione debitoria del soggetto che ha contratto il mutuo.
Rata del muto non pagata: dopo 8 o 18 rate scatta il pignoramento
Non pagare la rata del mutuo comporta delle conseguenze che possono riassumersi in tre aspetti: 1) applicazione degli interessi di mora in aggiunta alle rate non pagate. Gli interessi di mora applicati vanno dall’1% al 4%; 2) la banca segnala come “cattivo pagatore” il debitore nella banca dati Crif (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria); 3) se il debitore non ottempera al pagamento delle rate, rischia il pignoramento, con la conseguente vendita all’asta dell’immobile.
Il pignoramento non scatta al primo mancato pagamento della rata del mutuo, ma solo quando superano 8 rate, anche se non sono consecutive tra loro. Ad esempio, il mutuario paga le rate regolarmente e poi in un periodo di crisci economica, salta qualche mese, tipo paga la quarta e non paga la quinta, poi paga la sesta. Alla fine se raggiunge 8 rate non pagate, scatta il pignoramento.
Il ritardo del mutuo scatta dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza, ad esempio una rata con scadenza il primo novembre, si considera insoluta il primo dicembre. La banca prevede circa 30 giorni di tolleranza per il pagamento.
Se si tratta di un mutuo contratto per abitazione principale, il numero minimo di rate non pagate che fa scattare il pignoramento è 18. La banca potrà procedere con l’esecuzione forzata solo dopo 18 rate di mutuo non pagato.
La banca dopo 8 rate non pagate del mutuo, chiede la restituzione immediata del debito, il debitore se non è in grado di pagare, scatta la procedura di esecuzione forzata. Il debitore riceverà la notifica di un atto di precetto con il termine di dieci giorni per procedere agli insoluti accumulati. Dopo tale scadenza, scatta il pignoramento dell’immobile ipotecato in garanzia del mutuo. Pertanto, si procede con la vendita all’asta della casa.
Di solito quando si contrae un mutuo, c’è la figura del garante, un familiare che garantisce il debito contratto dal mutuario. La banca per recuperare il debito, può operare la riscossione coattiva del credito attraverso il patrimonio del garante.